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La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori: Dr. Eugenio MARCENARO (Vice-Presidente), Renato FERRANDO, Dr. Giovanni CRUCIOLI (Consiglieri), all’udienza del 19 novembre 2019 ha deliberato (motivazione):
Prot. N. 07 CS – reclamo proposto dalla società VALDIVARA 5 TERRE avverso provvedimento del G.S. Regionale pubblicato con C.U. n. 24 del 7 novembre 2019.
Il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni della perdita della gara, dell’ammenda e della penalizzazione di uno punto alle società VALDIVARA 5 TERRE ed ENTELLA per aver rinunciato alla disputa di una gara che avrebbe dovuto tenersi il 2 novembre u.s..
Più precisamente, dai costituti processuali é pacifico che:
- la gara era regolarmente calendarizzata alle ore 15.45 del 2 novembre 2019;
- l’arbitro originariamente designato non si presentava e, alle ore 15.45 del 2 novembre 2019, veniva contattato un sostituto, il quale giungeva presso l’impianto sportivo alle ore 16.40;
- in tale circostanza, veniva comunicata al direttore di gara, da parte di entrambe le squadre, l’intenzione di non dare corso alla gara, in quanto decorso il termine di attesa di un tempo, pari a 45’;
- tale decisione veniva motivata sia sulla base della condizioni metereologiche sia poiché il differimento della gara successiva – VALDIVARA 5 TERRE - COLLI ORTONOVO (U 15 Provinciale), il cui inizio era originariamente previsto per le 17.30 – avrebbe determinato “problemi di lavoro” all’allenatore del VALDIVARA 5 TERRE.
Tali risultanze sono state valorizzate dal Primo Giudice, il quale ha ritenuto la condotta dei due sodalizi integrante una vera e propria fattispecie di rinuncia, con la conseguente applicazione della sanzioni di cui sopra.
In particolare, appare corretto il richiamo alla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio a mente del quale:
1) Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata o per un tempo minore disposto dalla Lega, Divisione, Comitato o Settore di competenza. Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro, contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.
2) L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.
3) Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata.
4) La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità precedenti è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.
Nel caso di specie, le Società si erano correttamente adoperate per la ricerca di un altro arbitro cui affidare la direzione della gara e che lo stesso si presentava sul luogo della gara in tempi congrui, rispetto alla sua sede di partenza, atteso che tra la chiamata del Pronto AIA e l’arrivo a destinazione era intercorsa meno di un’ora.
Devesi, inoltre, osservare che la ratio della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, laddove la stessa dispone che " ...le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata.. .", deve intendersi riferita esclusivamente all'attesa dell'arbitro originariamente designato per la direzione della gara e non anche al sostituto che eventualmente si sia riusciti a reperire, in quanto, si può verificare facilmente che quest'ultimo, qualora reperito, giunga sul luogo della disputa dell'incontro, oltre il suddetto termine.
Non constano, altresì, nell’ipotesi in parola cause di forza maggiore che potessero impedire lo svolgimento della gara, atteso che:
- il campo, a giudizio dell’arbitro, era praticabile, di talché le dedotte condizioni metereologiche non erano tali da impedire la regolare disputa della partita;
- i riferiti “problemi di lavoro” dell’allenatore non sono stati meglio precisati e, comunque, non possono costituire causa di forza maggiore, trattandosi all’evidenza di problematiche di natura soggettiva.
Come è noto, l'art. 53, comma 2, delle NOIF dispone che la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica,fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.".
D’altra parte, il nuovo art. 10 co. 9 C.G.S. prevede che la sanzione della penalizzazione di punteggio in classifica debba essere applicata solo in caso di “recidiva”.
Le due norme sono solo apparentemente in conflitto, stante la clausola di riserva afferente le “ulteriori e diverse sanzioni” previste dal C.G.S. contenuta nella disposizione delle N.O.I.F.; articolo che, all’evidenza, non è stato ancora fatto oggetto di coordinamento con le norme del nuovo C.G.S..
In tale situazione, Questa Corte ritiene di dare applicazione al nuovo art. 10 co. 9 C.G.S., il quale prevede che in presenza di violazioni comportanti la sanzione della perdita della gara, l’ulteriore sanzione della penalizzazione dei punti debba essere inflitta solo in caso di recidiva.
Nel caso di specie, d’altra parte, non constano precedenti a carico delle due società, di talché la penalizzazione deve essere esclusa.
Per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, delibera di annullare la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica inflitta ad entrambe le società. Conferma nel resto l’impugnato provvedimento.
Ordina la restituzione della tassa di reclamo
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