Le decisioni del Giudice Sportivo, la Sammargheritese ha presentato il ricorso
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- 31 gen 2019
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Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 30/01/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
gara del 27/ 1/2019 RIVAROLESE 1919 - SAMMARGHERITESE 1903
Il G.S.
" Visto il preannuncio di reclamo sulla gara in epigrafe, presentato ,via PEC, nei termini previsti dall'art. 46, comma 1 CGS, in data 28/01/2019, dalla Società SAMMARGHERITESE 1903, in ordine ad un presunto errore tecnico del ddg;
" Viste le disposizioni del citato art. 46, comma 1 CGS;
Dispone:
" Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in epigrafe, nell'attesa della trasmissione del reclamo medesimo e delle eventuali controdeduzioni della Società RIVAROLESE 1919.
" Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari adottati dal ddg nel corso della gara medesima.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA
Euro 250,00 IMPERIA: Per il comportamento di dieci propri sostenitori che, dal 10' del 2º t. e per tutta la restante parte della gara, insultavano reiteratamente un AA, lanciandogli anche per tre volte della birra, colpendolo nella schiena (infrazione rilevata da un AA).
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E
COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO) A gioco fermo, colpiva intenzionalmente da terra un avversario con un calcio alla caviglia, in gesto di reazione, dopo aver subìto un intervento falloso da parte dello stesso. Senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
DIGNO ADAMO (ANGELO BAIARDO)
MARTELLI MATTEO (IMPERIA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
TAKU STIVEN (ALBENGA 1928)
TONA MARC (VADO)
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