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La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA,nella riunione del 24 ottobre 2018 ha deliberato
Prot. N. 07 CS – Reclamo presentato da ASD VALDIVARA 5 TERRE, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 18del 11 ottobre 2018, afferente la squalifica del calciatore Bruno SALKU.
Con reclamo ritualmente proposto, la società ASD VALDIVARA 5 TERRE ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo la riduzione della squalifica di tre gare inflitta al proprio tesserato per aver attinto volontariamente al volto un calciatore avversario con una gomitata.
A sostegno di tale domanda, la reclamante ha dedotto l’involontarietà del contatto tra il tesserato ed il calciatore avversario.
Dagli atti ufficiali, peraltro, non emergono elementi a sostegno della tesi difensiva; anzi, il direttore di gara ha specificato in referto come il gesto posto in essere dal calciatore della ricorrente sia stato concretato a giuoco fermo.
La sanzione inflitta dal Primo Giudice – corrispondente al minimo edittale previsto per le condotte violente nei confronti dei tesserati – appare pertanto equa e proporzionata al comportamento tenuto dal Signor Bruno SALKU, tenuto conto altresì dell’assenza di conseguenze lesive in capo al calciatore attinto.
Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale delibera di respingere il reclamo proposto dalla società ASD VALDIVARA 5 TERRE.
Dispone l’addebito della relativa tassa, non versata ed addebitata in acconto.
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