top of page

Il Giudice Sportivo infligge la sconfitta a tavolino per la formazione Under 16

Immagine del redattore: Area stampaArea stampa



Mano pesante, e inaspettata, del Giudice Sportivo che infligge la sconfitta a tavolino alle formazioni Under 16 del Valdivara 5 Terre di mister Lunghi e dell'Entella, oltre ad un punto di penalizzazione in classifica e una forte multa. Di seguito le motivazioni:



Gara del 2/11/2019 VALDIVARA 5 TERRE - ENTELLA

Il G.S.


Considerato che si è manifestata l'assenza dell'arbitro originariamente designato per la gara in epigrafe, prevista con ora di inizio alle 15:45, per cui si è reso necessario esperire la procedura per il reperimento di un altro ddg;


Visto il referto del nuovo arbitro, reperito in sostituzione di quello assente, in cui si legge: "La gara non è iniziata, in quanto giunto a Beverino alle ore 16:40 proveniente da Sarzana con condizioni meteo avverse, contattato dal pronto AIA provinciale alle ore 15:45, le società mi comunicavano che, visto il superamento di un tempo non erano disposte a giocare e mi veniva rilasciata dichiarazione in merito che viene allegata al presente referto";


Atteso che in tale dichiarazione, sottoscritta dai dirigenti di entrambe le società, si legge: "... Considerato che il direttore nominato non si è presentato al campo, l'AIA spezzina informata alle ore 15.10 si è premurata di reperire un sostituto, che si è presentato al campo alle ore 16.50, fuori tempo massimo previsto dal regolamento, le squadre di comune accordo hanno deciso di non disputare la gara, visto che la gara non avrebbe potuto iniziare prima delle 17.15. Il ritardo di inizio (circa le ore 19) della partita successiva VALDIVARA 5 TERRE - COLLI ORTONOVO (under 15 provinciale) prevista alle 17:30 avrebbe causato problemi di lavoro all'allenatore del VALDIVARA 5 TERRE";


" Visto il Regolamento del Giuoco del Calcio (ediz. 2019) il quale, in proposito, recita:


"Regola 5 - Decisioni Figc Assenza dell'arbitro designato

1) Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata o per un tempo minore disposto dalla Lega, Divisione, Comitato o Settore di competenza. Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro, contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

2) L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.

3) Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata.

4) La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità precedenti è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.

5) ..(omissis) ..",

nonché l'art. 67 delle NOIF;


Atteso che, in ossequio a quanto sopra le Società si sono correttamente adoperate per la ricerca di un altro arbitro cui affidare la direzione della gara e che lo stesso si è presentato sul luogo della gara in tempi congrui, rispetto alla sua sede di partenza,anche tenuto conto delle difficoltà connesse alle avverse condizioni meteorologiche di quel giorno;


Considerato che la ratio della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, laddove la stessa dispone che " ...le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata.. .", deve intendersi riferita esclusivamente all'attesa dell'arbitro originariamente designato per la direzione della gara e non anche al sostituto che eventualmente si è riusciti a reperire, in quanto, si può verificare facilmente che quest'ultimo, qualora reperito, giunga sul luogo della disputa dell'incontro, oltre il suddetto termine;


Considerato che fra i motivi della decisione a non disputare la gara, sottoscritta da parte delle due società, non si ravvisa l'esistenza di alcun motivo di forza maggiore, se non un generico, e non dirimente, riferimento al fatto che " ...Il ritardo di inizio (circa le ore 19) della partita successiva VALDIVARA 5 TERRE - COLLI ORTONOVO (under 15 provinciale) prevista alle 17:30 avrebbe causato problemi di lavoro all'allenatore del VALDIVARA 5 TERRE...", allenatore, il quale, tra l'altro, ben si può evincere fare parte dell'organico dei tecnici della medesima società ospitante nella gara di cui qui si discute;


Visto l'art. 53, comma 2, delle NOIF il quale dispone: "La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica,fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.";


Viste le sanzioni previste per il caso di specie, pubblicate sul Comunicato Ufficiale del S.G.S n. 01/19, stagione sportiva 2019/20 (8.6 Ammende a carico di società per infrazioni disciplinari);

Tutto ciò premesso, il G.S. delibera:


Di infliggere la sconfitta per 0-3 nella gara in questione ad entrambe le Società, VALDIVARA 5 TERRE ed ENTELLA, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica ciascuna;


Di infliggere la sanzione dell'inibizione fino al 28/11/2019 al Dirigente accompagnatore ufficiale della Società VALDIVARA 5 TERRE, Sig. FERRARI Flavio ed al Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ENTELLA, Sig. COSENTINO Benito;


Di infliggere alla Società VALDIVARA 5 TERRE ed alla Società ENTELLA la sanzione dell’ammenda di € 103,00 (centrotre/00) ciascuna, a titolo di prima rinuncia

149 visualizzazioni

Post recenti

Mostra tutti

Comments


© 2018  by ASD Valdivara 5 Terre. Tutti gli articoli e l'immagini sono di proprietà dell'ASD Valdivara 5 Terre con sede Legale in via Val IV Zona, 32, 19020 Beverino ( La Spezia ). Telefono segretaria 0187 - 88 30 71 dal lunedì al venerdi alle ore 17 alle ore 19 

bottom of page